Fatturazione regime forfettario

Fatturazione regime forfettario, sai come funziona?

Dal primo gennaio 2024 per i liberi professionisti e le imprese in regime forfettario cambia la modalità di fatturazione. L’articolo vuole essere una semplice guida per la fatturazione regime forfettario ed in particolare per la fatturazione elettronica forfettari ovvero per coloro che per la prima volta dovranno emettere la fattura elettronica e non hanno ben chiaro come avviene la fatturazione forfettaria.

Dal primo luglio 2022 il forfettario è stato obbligato ad emettere fattura elettronica, se nell’anno d’imposta precedente (ovvero 2021), i suoi ricavi sono stati pari o superiori a 25.000 euro. Mentre da gennaio 2024 l’obbligo è esteso a tutti i forfettari a prescindere dal volume dei ricavi, con un eccezione di cui si dirà nel corso dell’articolo.

Bisogna ribadire che dall’obbligo di fatturazione elettronica derivano ulteriori imposizioni, quali la conservazione elettronica delle fatture emesse e l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale.

Se la tua domanda principale è ma come si fa la fattura in regime forfettario? Continua a leggere per scoprirlo o semplicemente per chiarire i tuoi dubbi.

Per sapere di più sul regime forfettario leggi Nuovo regime forfettario requisiti richiesti dal 2023 e Regime forfettario tassazione: calcolo e adempimenti.

Indice

Fatturazione regime forfettario: obbligo di fatturazione elettronica per il forfettario e fatturazione cartacea

Chi ha il regime forfettario deve emettere fattura elettronica? Quando scatta l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari?

Fino al 31 dicembre del 2023 permane il doppio binario per la fatturazione del regime forfettario, cartacea o elettronica, a seconda del tipo di soggetto emittente/cessionario del prodotto/servizio e per ammontare dei compensi/ricavi.

Il 31 dicembre 2023 termina il “periodo transitorio” per l’emissione della fattura cartacea delle partite Iva aderenti al regime forfettario.

Dal 1° gennaio, per le operazioni attive effettuate, i forfettari dovranno emettere le fatture in formato elettronico , a prescinde dalla soglia dei ricavi o compensi prodotti. Sono esonerati dalla fattura elettronica 2024 e possono fare ancora la fattura cartacea le professioni sanitarie che fatturano a soggetti privati anche se non trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Ma vediamo nel dettaglio chi è sottoposto all’obbligo di fatturare elettronicamente o con modalità cartacea, rispondendo a delle semplici domande.

Chi può emettere fattura cartacea?

Dal primo gennaio 2024 possono continuare ad emettere fattura cartacea i soli soggetti appartenenti alla categoria delle professioni sanitarie per motivi di tutela della privacy dei clienti privati. Infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge “Milleproroghe” col quale, fra l’altro, proroga per il 2024 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali. I dati sanitari quindi continuano a dover essere inviati al Sistema Tessera Sanitario come in passato, e il paziente continuerà a ricevere la fattura tradizionale cartacea.

Fattura elettronica forfettari 2024

Che cos’è la fattura elettronica

La fattura elettronica si differenzia da quella cartacea poiché va necessariamente compilata utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone con relativo software o app di fatturazione e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (“codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
  • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

Se i controlli hanno esito positivo il Sistema di Interscambio, consegna la fattura al destinatario e comunica con  una ricevuta  a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee a cui va aggiunto  l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo PEC) dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Cos’è il codice destinatario

L’indirizzo telematico o Codice destinatario serve a recapitare al destinatario tramite il Sistema d’Interscambio la fattura elettronica. Si compone di 6 cifre in caso di soggetto privato con Partita Iva o sette cifre se è un Ente Pubblico. Se il soggetto destinatario è un cliente privato senza partita IVA si indicherà il codice 0000000 (sette volte zero) oppure l’indirizzo PEC se ne è in possesso.

Come si fa la fattura con regime forfettario?

L’emissione della fattura in regime forfettario deve rispettare quanto richiesto dalla normativa generale ( ART.21 e 21 bis D.P.R. n.633/1972 in materia di emissione di fattura) ma con  le peculiarità del regime in questione, ovvero mancata indicazione, dell’Iva, della ritenuta d’acconto, assoggettamento ad imposta di bollo. Mentre resta l’obbligo della rivalsa previdenziale per i professionisti iscritti a casse private e quella facoltativa per quelli iscritti alla gestione separata Inps.

Per poter emettere la fattura in formato elettronico devi munirti di un apposito software per la fatturazione elettronica. Puoi scegliere di utilizzare:

  1. il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso è necessario accedere all’area riservata del relativo sito internet ,sezione «Fatture e corrispettivi» e quindi «Fatture elettroniche e conservazione», poi selezionare il tipo di fattura scegliendo tra ordinaria, semplificata e Pa. A seguire è possibile generare la fattura, trasmetterla al Sistema di interscambio (Sdi) e, quindi, conservarla. In alternativa all’area web è possibile scaricare l’App per tablet e smartphone, denominata Fatturae.
  2. ricorrere ad un servizio a pagamento messo a disposizione di un operatore di mercato.

Entrambe le scelte ti consentono di emettere le fatture elettroniche rispettando le regole per la predisposizione e trasmissione mediante il sistema di interscambio (SDI) in formato XML.

Obbligo fattura elettronica forfettario: come va compilata

Per una corretta compilazione della fattura elettronica forfettaria devi prima di tutto indicare il Regime fiscale corretto, individuato dal codice RF19 -regime forfettario-.

Regime fiscalescegliere il regime forfettario(art.1 co.54-89 della L.190/2014) RF19

Gli altri campi che devi indicare in fattura sono i seguenti:

Campo <CodiceDestinatario>indicare il codice destinatario se disponibile, fornito dal committente
Campo<PECDestinatario>indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, se non è disponibile il codice destinatario
Codice<TipoDocumento>T01, se fattura, TD06 se parcella
Campo<CedentePrestatore<Dati del fornitore dei beni e dei servizi
Campo<CessionarioCommittente>Dati del cessionario/committente ovvero cliente
Campo<Data>Data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione dei servizi, secondo l’art.6 del DPR 633/72
Campo<Numero>Numerazione progressiva delle fatture
Campo <Descrizione>Descrizione del bene o dei servizi oggetto della cessione
Campo<ImponibileImporto>Prezzo del bene o compenso se trattasi di servizio
Campo<imposta>Indicare il valore “0”
Campo<Natura>Indicare il codice natura <N2.2>, “Operazioni non soggette – altri casi”
Campo<DatiCassaPrevidenziale>Da compilare se si è soggetti a cassa previdenziale per la richiesta del contributi integrativo, i dati da inserire saranno l’imponibile, il valore “0” nel campo relativo all’imposta e indicare il codice natura<2.2> nel relativo campo
Campo <DatiBollo>Se l’importo dell’operazione è superiore a 77,47 euro. Va compilato il campo <BolloVirtuale>, mentre è opzionale la compilazione del campo <ImportoBollo>

Poiché i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, il soggetto in regime forfettario deve rilasciare al committente una dichiarazione dalla quale si deduce che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

In fattura elettronica questa informazione è indicata nel campo 2.1.1.11 <Causale> o nel 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

Elementi indispensabili da indicare in fattura regime forfettario

Gli elementi indispensabili da indicare in fattura regime forfettario, sono, dunque :

  1. la dicitura “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018“, che è garantita dall’indicazione del regime fiscale RF19 – Regime forfettario;
  2. l’indicazione che i prodotti, i servizi e l’importo della cassa previdenziale inclusi nella fattura non sono soggetti ad IVA. Ciò si realizza in fattura elettronica utilizzando il Codice IVA con natura N2.2 – Non soggette altri casi.
  3. applicazione della marca bollo del valore di 2 euro qualora la fattura abbia un importo totale superiore ai 77,47 euro che avverrà assolta in modo virtuale.

Infine è bene specificare che la fatturazione elettronica trova applicazione anche per le note di credito.

Fatturazione regime forfettario: come si paga il bollo sulle fatture dei forfettari?

Fattura cartacea

Per i soggetti operanti con Partita Iva in ambito sanitario che fattureranno a clienti privati, la fattura continuando ad essere cartacea darà luogo all’assolvimento dell’imposta di bollo di 2 euro su fatture di importo superiore a 77,47 euro nella modalità tradizionale: apponendo la marca da bollo da 2 euro con data antecedente o stessa data fattura, acquistata presso un tabaccaio.

Fattura elettronica

Sulle fatture non cartacee dei contribuenti forfettari è sempre dovuta l’imposta di bollo secondo le modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014.

Nella fattura elettronica per forfettari si deve inserire una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo. E’ necessario valorizzare a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

E poi provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate, indicando l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta, o in alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve avvenire di norma trimestralmente.

Il termine per il versamento dell’imposta è fissato nell’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre:

  • 31 maggio, 
  • 30 settembre,
  • 30 novembre
  • 28 febbraio. 

Inoltre, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere rinviato entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Fatture forfettarie: conservazione

Le fatture emesse elettronicamente  devono essere conservate secondo la stessa modalità, ovvero elettronicamente a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/1972.

Conservare una fattura elettronica non significa memorizzare su Pc il file della fattura, ma è un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’amministrazione digitale. Il che garantisce di poter recuperare in qualsiasi momento il documento originale. L’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso mette a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio di conservazione gratuita, utile soprattutto per quei contribuenti che non hanno un numero elevato di documenti da conservare. La conservazione digitale a norma deve essere effettuata per un periodo di 10 anni.

Cosa succede se un forfettario non emette fattura elettronica? O la emette in ritardo?

La fattura elettronica deve essere emessa nei termini di legge:

  • entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui la fattura si riferisce, se è una fattura immediata;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, se è una fattura differita.

Il ritardo nell’emissione della fattura elettronica da luogo a sanzioni secondo le regole generali (art. 6 D.lgs. n. 471/1997) che variano secondo la natura della violazione.

Chiunque violi gli obblighi previsti è soggetto a una sanzione amministrativa che varia tra il 5% e il 10% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione varia dai 250 euro ai 2.000 euro.


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Ogni situazione personale necessita di una valutazione mirata.


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