L’eredità dei debiti lasciati dal defunto possono essere non pagati. Vediamo insieme quando e in che modo
Sapevi che anche i debiti del caro defunto si ereditano. L’eredità o patrimonio ereditario è infatti costituito da un insieme di rapporti giuridici: proprietà di beni, diritti reali, garanzie reali , crediti, debiti e contratti. Gli unici debiti esclusi e che quindi non si ereditano sono le obbligazioni a carattere strettamente personale e le sanzioni amministrative tributarie [1]. Occorre evidenziare che si diventa eredi accettando l’eredità nei modi e nei termini di legge anche in modo tacito, fino ad allora si è solo chiamati all’eredità.
Gli strumenti messi a disposizione dal legislatore affinché il soggetto chiamato all’eredità non risponda dei debiti in eredità del defunto, sono due: l’accettazione con beneficio d’inventario e la rinuncia all’eredità. In entrambi i casi il patrimonio personale rimane quindi separato da quello del de cuius. In questo articolo ti spiegherò come fare per non pagare i debiti dell’eredità del soggetto defunto, con particolare attenzione alla procedura da seguire e mettere in atto.
Strumenti per verificare i debiti dell’eredità del defunto
Purtroppo non sempre si è a conoscenza dell’esistenza e dell’ammontare dei debiti dell’eredità. Se anche tu ti trovi in questa condizione di incertezza, non avendo la più pallida idea se il defunto ti abbia lasciato anche debiti, ti consiglio di effettuare delle verifiche poiché una volta accettata l’eredità non puoi non soddisfare i debitori.
Ma vediamo prima di tutto quali sono gli strumenti a tua disposizione per verificare l’esistenza di debiti:
- effettua una visura al CRIF per conoscere se il de cuius aveva in corso un finanziamento;
- una visura sui protesti presso la Camera di Commercio per debiti relativi ad assegni o cambiali non onorate;
- per avere informazione sull’esistenza di giudizi pendenti rivolgiti all’avvocato di famiglia o chiedi notizie ai parenti più prossimi;
- un estratto di ruolo per notizie su debiti tributari da richiedere all’Agenzia dell’Entrate Riscossione e all’Agenzia delle Entrate;
- recati presso la banca in cui il parente defunto aveva aperto il conto corrente per conoscere eventuali scoperti di c/c;
- se il defunto era un imprenditore, verifica anche che non sia in corso una procedura fallimentare recandoti presso la sezione fallimentare del Tribunale del luogo dove l’imprenditore aveva la sede principale;
- se risiedeva in un condominio controlla l’esistenza di eventuali spese non saldate;
Nell’individuare i debiti del defunto, particolare attenzione bisogna prestare ai debiti caduti in prescrizione, poiché i debiti prescritti sono ormai inesistenti e non vanno pagati. Se vuoi sapere di più leggi Debiti defunto prescrizione: termini e calcolo
Dopo avere appurato la sussistenza o meno di debiti, puoi decidere se accettare l’eredità e quindi anche i debiti o dichiarare di accettare l’eredità con beneficio d’inventario o rinunciare all’eredità. Se i debiti sono superiori alle attività conviene rinunciare all’eredità.
Accettazione dell’eredità pura e semplice
L‘accettazione dell’eredità da parte del chiamato all’eredità può essere pura e semplice. In questo caso l’accettazione si dirà espressa se è effettuata con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata; oppure tacita quando il chiamato si comporta da erede ad es. riscuote i crediti ereditari, oppure paga i debiti con denaro prelevato dall’eredità.
Il chiamato all’eredità ha dieci anni di tempo, a partire dalla data di morte del de cuius o dal giorno in cui si avvera la condizione per chi è sotto posto a condizione, per accettare. Optando per l’accettazione l’erede risponde, di eventuali debiti dell’eredità del defunto, anche con il proprio patrimonio personale oltre che con i beni ereditati, poiché con essa il chiamato all’eredità accetta di assumersi i debiti.
Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
Per scongiurare il pericolo di dover pagare i debiti dell’eredità il chiamato può accettare l’eredità con beneficio d’inventario così che il patrimonio personale rimane separato da quello ereditato. Eventuali creditori del de cuius potranno soddisfarsi solo sul valore dell’eredità e non oltre.
Questa procedura è obbligatoria se il chiamato all’eredità è un minore, anche se emancipato, per le associazioni, le fondazioni ed enti non riconosciuti. L’accettazione con beneficio d’inventario deve farsi entro un termine preciso a pena di nullità. L’inventario viene redatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio. [2]
Chi può richiederla
Possono fare richiesta di accettazione con beneficio d’inventario gli eredi e il soggetto che rappresenta persone minorenni, interdette, inabilitate o persone giuridiche.
Come procedere per non caricarsi l’eredità dei debiti
La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario
Uno degli strumenti per non caricarsi l’eredità dei debiti è l’accettazione con beneficio d’inventario. La decisione di accettare l’eredità con beneficio d’inventario va resa al notaio che ne redige l’atto o al cancelliere dell’ufficio giudiziario del luogo in cui si è aperta la successione che stila un verbale. Successivamente, la dichiarazione è inserita nel registro delle successioni presso lo stesso ufficio giudiziario. Entro un mese dal suo inserimento il cancelliere provvede alla trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari se tra i beni ereditati vi sono beni immobili.
L’inventario
L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti che appartenevano alla persona deceduta, si tratta dunque della sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede accetti l’eredità con beneficio di inventario. Infatti, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario deve essere preceduta o accompagnata dall’inventario. [3]
Termini
Il chiamato all’eredità che intende accettare con beneficio d’inventario, se è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni), deve fare l’inventario entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico dei debiti. [4]
Se il chiamato all’eredità non è in possesso dei beni appartenenti al defunto, può rendere la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte, provvedendo al compimento dell’inventario entro tre mesi dalla data della dichiarazione. [5]
Quando l’inventario è redatto prima della dichiarazione una volta ultimato si ha un termine di 40 gg. entro il quale presentare la dichiarazione.
A chi rivolgersi
Per la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dovrai rivolgerti alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.
O in alternativa ad un notaio che trasmetterà poi l’atto alla cancelleria del tribunale, la quale si occuperà della trascrizione nel registro immobili dell’ ufficio del territorio.
Per rendere la dichiarazione usufruendo del servizio della cancelleria è necessario fissare un appuntamento.
Documentazione necessaria per l’accettazione con beneficio d’inventario
Qui di seguito trovi un elenco dei documenti necessari per la procedura di accettazione con beneficio d’inventario:
- fotocopia del codice fiscale del defunto e dell’accettante (anche se minore o interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno);
- copia conforme del testamento (qualora esista);
- certificato di morte del defunto in carta libera o autocertificazione;
- fotocopia della carta di identità in corso di validità dell’erede che accetta;
- se esiste testamento due copie autentiche in bollo del verbale di pubblicazione;
- in caso di soggetto incapace, occorre anche la fotocopia della sua carta di identità in corso di validità e la copia autentica dell’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Costi da sostenere
L’accettazione con beneficio d’inventario comporta una serie di costi che dovrai sostenere.
Quelli relativi a due marche da bollo del valore di 16 euro ciascuna, una marca da bollo del valore di 11,06 euro per diritti di cancelleria e il versamento di 294 euro per la trascrizione da effettuarsi, subito dopo la redazione dell’atto. Il versamento va fatto mediante modello F23 compilabile on-line riportante il numero del registro delle successioni. Per ottenere copia dell’atto è richiesta una marca da bollo da 11,54 euro se non si ha urgenza nel rilascio, che avverrà dopo 2 giorni o da 34,62 euro se vi è urgenza, con rilascio entro 2 giorni.
Documentazione e costi per l’inventario
Ulteriore documentazione ti sarà richiesta per la formazione dell’inventario tra cui:
- ricorso con nota di iscrizione;
- versamento del contributo unificato di 98 euro (come procedimento di volontaria giurisdizione) esclusi i minori, gli interdetti, gli inabilitati o persone assoggettate ad amministrazione di sostegno che sono esenti.
- una marca da bollo di 27 euro;
- se richiedi la nomina del notaio dovrai indicare il nominativo dello stesso;
- mentre se richiedi la nomina del cancelliere occorre inoltre presentare:
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata e indicazione delle persone che devono assistere all’inventario. Tale dichiarazione può essere effettuata nei municipi o in cancelleria all’atto della presentazione del ricorso.
- versamento di 200 euro con modello F23 per la registrazione dell’inventario, da consegnare in cancelleria subito dopo l’iscrizione;
- l’inventario è soggetto a marca da bollo di 16 euro che verrà apposta ogni quattro facciate, da consegnare al cancelliere;
- il compenso verrà versato dalla parte direttamente al cancelliere.
Alcuni importi di costo potrebbero differire a seconda del Tribunale per avere certezza rivolgiti alla cancelleria del Tribunale competente.
Rinuncia all’eredità per debiti
Quando i debiti dell’eredità hanno un valore maggiore di quello dei beni e dei crediti la migliore soluzione per non addossarti l’eredità dei debit,i in eccedenza, è la rinuncia all’eredità.
La rinunzia va effettuata con le stesse formalità e nei termini richiesti per l’accettazione con beneficio d’inventario, con effetto retroattivo a partire dalla data di morte del de cuius. Ovvero se si è in possesso di beni ereditari andrà fatta entro tre mesi dal decesso, al contrario se non si è in possesso dei beni ereditari si avrà tempo fino a 10 anni dalla morte.
La rinuncia deve effettuarsi con dichiarazione rilasciata dinanzi ad un notaio o al cancelliere nel cui circondario si è aperta la successione e quindi inserita nel registro delle successioni. [6]
Inoltre, il soggetto chiamato all’eredità pur rinunciando all’eredità conserva per 10 anni il diritto all’accettazione dell’eredità, salvo che gli altri eredi non abbiano preso il suo posto accettando.
E’ consigliato effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
Per la rinuncia presentare in cancelleria il certificato di morte in carta libera, copia conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelate se trattasi di minore, interdetto, inabilitato; una marca da bollo da 16 euro; più un’altra marca da 11,54 euro per il rilascio di copia dell’atto effettuato entro i cinque giorni o una da 34,62 euro per il rilascio immediato.
Prima della dichiarazione di rinuncia occorre pagare la tassa di registrazione di 200 euro con modello F23, in banca o presso gli uffici postali, senza indicazione del numero dell’atto.
NOTE [1] D.Lgs 472/1997 art. 8 – [2] art. 769 c.p.c. – [ 3] art. 484 c.c. co. 3 – [4] art. 485 c.c. – [5] art. 487 c.c. – [6] art. 519 c.c.
Autor photo Sophieja23 pixabay
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