Importanti novità per il 2020 per la detraibilità delle spese in sede di dichiarazione dei redditi. La Legge di bilancio 2020 ha infatti stabilito che per godere delle detrazioni fiscali al 19%, il pagamento delle spese non potrà più avvenire in contanti, salvo che in due eccezioni appositamente specificate dal legislatore.[1] Di conseguenza se paghi in contanti perdi la detrazione!
Il mancato rispetto delle nuove condizioni di pagamento richieste, ai fini delle detrazioni fiscali 2020, renderà infatti la spesa indetraibile. E’ quindi importante fare attenzione alla modalità di pagamento da utilizzare per non ritrovarsi brutte sorprese al momento della dichiarazione, ovvero nessuno sconto fiscale sull’IRPEF. Con la nuova Legge di bilancio, sempre in materia di detrazioni 2020, sono stati introdotti anche dei limiti reddituali che fanno prima diminuire la percentuale di detrazione per poi annullarla completamente.[2]
Ma vediamo nel dettaglio quali sono queste novità.
Detrazioni fiscali e tracciabilità dei pagamenti
Dal primo gennaio 2020 per portare in detrazione gran parte delle spese che ne danno il diritto è necessario che il pagamento avvenga con metodi tracciabili e non più in contanti. Per un maggiore dettaglio delle spese detraibili leggi Come pagare meno tasse con detrazioni e deduzioni di imposta.
Quali sono le spese detraibili sottoposte al nuovo obbligo di pagamento tracciabile
Nell’ambito delle detrazioni fiscali 2020 sono quindi sottoposte all’obbligo del pagamento tracciabile le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, cioè quelle indicate all’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ma anche quelle previste da altre disposizioni. [3]
Ciò significa che l’obbligo del pagamento tracciabile si estende a tutte le disposizioni che prevedono una detrazione fiscale. Se ne deduce quindi una generalizzazione del pagamento tracciabile per la detrazione delle spese. La regola per la detrazione delle spese è dunque il pagamento tracciabile. A questa si aggiungono però due eccezioni, nell’ambito delle spese sanitarie, di cui ti parlerò nel prosieguo. [4]
Ecco di seguito alcuni esempi di spese che richiedono il pagamento tracciabile:
- interessi passivi sui mutui per la prima casa e spese d’intermediazione immobiliari per abitazione principale;
- spese mediche (eccetto quelle per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate accreditate) e veterinarie;
- spese funebri;
- frequenza scuole e università;
- assicurazioni rischio morte;
- erogazioni liberali;
- iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
- affitti studenti universitari;
- canoni abitazione principale;
- spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
- abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Spese escluse dal pagamento tracciabile
Sono escluse dall’obbligo del pagamento tracciabile e quindi pagabili dal contribuente in contanti solo le spese sanitarie:
- sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutte le altre spese mediche, visite, esami clinici, interventi chirurgici, effettuate presso strutture o medici privati (non convenzionati al SSN) per la detraibilità è invece richiesto il pagamento con mezzi tracciabili.
Nel trattamento fiscale delle spese sanitarie si è in presenza di un vero e proprio doppio binario. Ad esempio, una visita specialistica effettuata presso una struttura sanitaria convenzionata potrà essere pagata in contanti mentre se la stessa visita viene fatta in una struttura privata non convenzionata, il pagamento ai fini della detrazione dovrà farsi con un metodo tracciabile.
Quali sono gli strumenti di pagamento tracciabili da usare
I metodi di pagamento tracciabili da usare sono dunque:
- bancomat, carta di credito, carta di debito, carte prepagate;
- bonifico bancario, postale e bollettino postale;
- assegni bancari e circolari.
In particolare, lo strumento di pagamento tracciabile dovrà essere intestato allo stesso soggetto che godrà della detrazione e che presenterà la dichiarazione e i suoi familiari a carico.
I documenti da presentare al CAF o al commercialista, per godere delle detrazioni fiscali, saranno quindi le fatture affiancate dalle relative ricevute di pagamento.
Limite reddituale per le detrazioni fiscali
Con il nuovo anno la detrazione del 19% delle spese non spetterà per intero a tutti i contribuenti.
Il legislatore ha infatti introdotto dei limiti reddituali che incidono sull’importo detraibile.[5]
Fino all’importo reddituale di 120mila euro la detrazione è del 19%.
Per redditi superiori a 120mila euro e fino a 240mila euro la percentuale di detrazione diventa invece proporzionale così che la detrazione diminuirà all’aumentare del reddito.
La detrazione fiscale si applica dunque per la parte corrispondente al rapporto tra la differenza di 240mila e il proprio reddito annuale e 120mila euro, cioè (240.000 – reddito annuale)/120.000. Mentre chi ha redditi superiori a 240mila euro non avrà più diritto alle detrazioni in questione.
Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La riduzione della percentuale di detrazione non viene applicata alle spese relative ad interessi su mutui per l’acquisto o la costruzione dell’immobile adibito ad abitazione principale e alle spese sanitarie.
REDDITO ANNUALE | % DETRAZIONE |
---|---|
Redditi fino a 120.000 euro | 19% |
Redditi superiori a 120.000 fino a 240.000 | (240.000 – reddito annuale)/120.000*19% |
Redditi superiori a 240.000 euro | nessuna detrazione |
Esempio calcolo percentuale detrazione per redditi superiori a 120mila euro:
REDDITO ANNUALE | % DETRAZIONE |
---|---|
150.000 | (240.000-150.000)/120.000*19%= 14% |
180.000 | (240.000-180.000)/120.000*19%= 9 % |
200.000 | (240.000-200.000)/120.000*19%= 6% |
Per una maggiore chiarezza circa le modalità di applicazione di queste novità alle detrazioni fiscali rimaniamo in attesa dei dovuti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.
NOTE [1] LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 co. 679-680; [2] L. 160/2019 art.1 co. 629; [3] L. 160/2019 art.1 co. 679; [4] L. 160/2019 art.1 co. 680; [5] L. 160/2019 art.1 co. 629.
Foto di Ahmad Ardity da Pixabay
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