La prescrizione dei debiti del defunto è un fattore da non trascurare nel valutare se accettare, rifiutare o accettare con beneficio d’inventario l’eredità. Infatti, i debiti del defunto caduti in prescrizione, non si trasmettono agli eredi perché ormai estinti [1]. Grazie alla prescrizione, se il titolare del diritto di credito non lo esercita nel tempo previsto dalla legge non può più farlo, poiché decorso il periodo di prescrizione il diritto non esiste più. Di conseguenza, questi debiti possono considerarsi ormai inesistenti e quindi non vanno pagati.
La prescrizione del debito, come abbiamo visto, si realizza con il passare del tempo e la mancata rivendicazione del diritto da parte del creditore.
Continuando a leggere, saprai finalmente come fare per conoscere i debiti che ti ha lasciato il parente defunto e una volta individuati, quale termine di prescrizione applicare, in base al tipo di debito, e come calcolarlo.
Come conoscere i debiti del defunto
Una volta accettata l’eredità anche i debiti entrano a far parte della sfera economica dell’erede. Ciò significa che il soggetto che ha accettato l’eredità deve pagare i debiti del defunto. Ecco perché è importante conoscere i debiti del defunto, natura, entità, caratteristiche e controllare che non siano prescritti .
Se da una prima analisi sembrano esistere molti debiti, in realtà può non essere così. Se pensi di dover pagare tutti i debiti ereditati dal defunto sappi che ti sbagli. Esistono dei debiti che non si trasmettono agli eredi ed altri debiti, quelli caduti in prescrizione, che non devi pagare.
Tra i debiti che non si trasmettono agli eredi, il legislatore individua le sanzioni amministrative, per violazione di norma tributarie [2], per contravvenzioni (multe) stradali [3] e sanzioni penali quali multe o ammende previste da molti reati.
Quindi, riepilogando in breve, quello che devi fare è:
- individuare esattamente i debiti lasciati dal defunto;
- verificare se sono intrasmissibili;
- assicurarti che non siano caduti in prescrizione.
Solo così saprai quali debiti devi veramente onorare e pagare, in qualità di erede. Ma vediamo in breve come fare.
Come conoscere i debiti tributari del defunto
Individuare i debiti di natura tributaria, lasciati dal defunto, è sicuramente più facile rispetto a tutti gli altri. Basta infatti fare una richiesta, delle eventuali pendenze in essere o di estratto di ruolo per i debiti già iscritti a ruolo, ai potenziali enti creditori quali:
- Inps;
- Agenzia dell’Entrate;
- Agenzia della Riscossione;
- comuni, provincie e regioni;
- società recupero crediti private nel caso in cui gli enti si avvalgano del loro ausilio.
Il ruolo e l’estratto di ruolo
Prima di sapere cos’è e come richiedere un estratto di ruolo è bene tu sappia cos’è il ruolo, poiché pur essendo due cose diverse e separate sono in ogni modo collegate.
Il ruolo è un elenco di debitori e di somme da versare, che l’ente creditore (INPS, Camere di commercio, Enti locali, Agenzia delle dogane e dei monopoli etc.) trasmette all’Agente della riscossione. La trasmissione del ruolo è finalizzata alla richiesta di pagamento delle somme dovute dal contribuente, che avviene con l’invio della cartella di pagamento o, se la riscossione è volontaria, dell’avviso di pagamento.
In altre parole l’Agenzia delle entrate-riscossione grazie all’elenco trasmesso prende in carico la riscossione delle somme in esso iscritte, per conto dell’Agenzia dell’entrate o altri enti che affidano la riscossione coattiva. Così che nasce la cartella di pagamento notificata al contribuente, che contiene le somme da pagare (comprensive di interessi, sanzioni e oneri di riscossione), motivazioni, indicazione dell’ente creditore e l’invito a pagare entro 60 gg. dalla notifica.
Come richiedere l’estratto di ruolo
L’estratto di ruolo, invece, non è altro che quel documento che il contribuente o in questo caso gli eredi possono richiedere , presso uno sportello dell’Agenzia della Entrate-riscossione, per conoscere l’esistenza o il contenuto di cartelle e avvisi non pagati o parzialmente pagati dal defunto.
In esso troverai indicati, se esistenti, i debiti: la natura del debito, numero identificativo apposto sul documento, tipo documento, ente creditore (descrizione dell’Ente che ha emesso il ruolo, a cui rivolgersi per qualsiasi informazione/richiesta in ordine alla correttezza degli addebiti), la data relativa alla notifica del documento. Ma anche l’importo iniziale del debito presente sul documento notificato, quello eventualmente sgravato e la somma da pagare alla data dell’estratto, comprensiva degli oneri accessori.
Per avere informazioni sulla situazione debitoria del deceduto devi fare richiesta di documenti, sulla situazione debitoria complessiva, consegnando o compilando allo sportello il Mod RD1.
Nel modello l’erede o il chiamato all’eredità indica i propri dati anagrafici, specificando la qualità di erede o chiamato all’eredità. Inoltre nell’apposito spazio inserisce nome, cognome e codice fiscale del defunto. Alla domanda va allegata copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente o se compilato allo sportello basta esibirlo all’atto della sottoscrizione. Gli estremi del documento vengono annotati sull’istanza. In caso di più eredi, la richiesta di informazioni può essere presentata separatamente da ciascuno di essi.
Come vedere i debiti non tributari del defunto
Più difficoltoso è, invece, individuare i debiti di altra natura lasciati dal defunto agli eredi. Vediamo insieme quali sono alcuni degli strumenti utilizzabili per individuarli:
- le visure centrale rischi della Banca d’Italia, della Banca d’Italia, del CRIF e delle altre società che gestiscono un sistema di informazioni creditizie, per conoscere se il defunto aveva in corso un finanziamento;
- la visura sui protesti, presso la Camera di Commercio, per debiti relativi ad assegni o cambiali non onorate;
- la richiesta di informazioni all’avvocato di famiglia o ai parenti più stretti per avere informazione sull’esistenza di giudizi pendenti;
- la conoscenza di eventuali scoperti di c/c presso la banca in cui il parente defunto aveva aperto il conto corrente;
- la verifica, se il defunto era un imprenditore, dell’esistenza di una procedura fallimentare in corso recandoti presso la sezione fallimentare del Tribunale del luogo dove l’imprenditore defunto aveva la sede principale;
- se risiedeva in un condominio, il controllo dell’esistenza di eventuali spese non saldate.
Come calcolare la data di prescrizione
Una volta acquisita la documentazione necessaria e individuati i debiti del defunto, verifica quando sono nati (giorno, mese e anno), cioè la data a partire dalla quale il pagamento era dovuto ma non solo.
Dopo che hai individuato la data in cui è sorto il debito devi controllare se successivamente sono stati inviati solleciti di pagamento. Perché questi interrompono il termine di prescrizione precedente e ne fanno decorrere uno nuovo.
Devi, quindi, considerare sia i solleciti inviati al defunto prima della morte ma anche quelli successivi alla morte, indirizzati agli eredi e che interrompono, anch’essi, il periodo di prescrizione.
Se nel tempo si sono susseguite più notifiche, ricorda che, per calcolare l’inesistenza del debito la data di riferimento è quella dell’ultimo avviso valido ricevuto (che ha interrotto la prescrizione).
Mentre nel caso di un’unica notifica, la data a cui devi fare riferimento è quella a partire dalla quale il pagamento era dovuto. Quindi, il termine di prescrizione dei debiti del defunto, inizia a decorrere dal giorno in cui il pagamento era dovuto o scaduto, o se è stata inviato, dal ricevimento del sollecito di pagamento con diffida ad adempiere.
Una volta individuato il debito prescritto, spetta al creditore dimostrare di aver interrotto la prescrizione, con specifico atto di messa in mora .
Termini di prescrizione più comuni
I termini di prescrizione dei debiti del defunto non differiscono dai termini applicati in vita.
Nel nostro ordinamento ritroviamo una prescrizione generale che individua i termini ordinari, pari a 10 anni [3]. La prescrizione decennale si applica alle imposte statali, ai contratti e alle fatture, escluse quelle emesse periodicamente quali utenze energia, telefono etc.
Per le bollette, infatti, come quelle di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ADSL, la prescrizione è invece di 5 anni.
Inoltre, per evitare le maxi bollette, dovute a ritardi nella fatturazione per negligenza del fornitore o distributore, la prescrizione delle bollette di conguaglio con scadenza successiva al 1° marzo 2018 si prescrivono in 2 anni.
Per i pagamenti da effettuarsi periodicamente, annualmente o in termini più brevi [4], quali:
- annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
- capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
- annualità delle pensioni alimentari;
- fitti e locazioni;
- interessi;
- indennità per cessione di rapporto lavorativo;
si impiega la prescrizione specifica di 5 anni. Stessa durata è applicata alle imposte locali, al pagamento di stipendi arretrati, contributi previdenziali e Inail e risarcimenti . Oltre a ciò, tutte le volte che il debito da pagare è confermato a seguito di una procedura giudiziale, da sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione si estende a 10 anni.
Prescrizione tributi
Prescrizione tributi | Anni |
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Irpef, ires, Iva, imposte catastali, imposta di registro, canone Rai, diritti CCIAA, contributi Inps e Inail fino al 31/12/2015 | 10 anni |
Ici, Imu, Tasi, Tarsu, tari, Contributi gestione separata e minori, Contributi Inps e Inail dal 1/01/2016, | 5 anni |
Bollo auto | 3 anni |
Prescrizione debiti non tributari
Prescrizione debiti non tributari | Anni |
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Debiti contratti e atti leciti, debiti per finanziamenti, mutui | 10 anni |
Risarcimento danno da fatto illecito, spese condominiali, canoni d’affitto, interessi bancari e altri, debiti da TFR, stipendi, utili di società, contributi dei dipendenti, | 5 anni |
Bollette di utenze acqua, luce e gas, risarcimento danno per incidente stradale | 2 anni |
Cambiali, compensi professionisti per l’opera prestata e rimborso spese, compensi notai, retribuzioni da corrisposte a periodi superiori al mese, retribuzioni insegnanti per lezioni più lunghe di un mese | 3 anni |
Retribuzioni per insegnanti che impartiscono lezioni a mesi, giorni, ore, retribuzione per lavoratori corrisposte a periodi non superiori al mese; compenso ufficiali giudiziali, commercianti per quanto venduto a non commercianti; prezzo dei medicinali per i farmacisti; contratti di spedizione e trasporto | 1 anno |
Diritto al compenso per albergatori ed osti per l’alloggio e il vitto | 6 mesi |
In conclusione, se dopo avere messo in atto la procedura per individuare eventuali debiti prescritti da non pagare, risultassero altri debiti da pagare stai tranquillo perché nulla è perduto.
Leggi l’articolo come non pagare i debiti del defunto
NOTE [1] art. 2934 c.c.; [2] art. 8 D.lgs. 472/1997; [3] art. 199 D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada); [3] art. 2946 c.c.; [4] art. 2948 c.c.;
Foto di mohamed Hassan da Pixabay
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